Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Previsione dell'assoggettamento al nuovo «rito societario» introdotta dal decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Esorbitanza dai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle ulteriori questioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, censurato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, premesso che la norma censurata rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005, nessuno dei principi e criteri direttivi della legge delega permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato ad introdurre una sostanziale innovazione del regime vigente stabilendo, per la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento. Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002.