Sentenza 170/2007 (ECLI:IT:COST:2007:170)
Massima numero 31328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
18/04/2007; Decisione del
18/04/2007
Deposito del 17/05/2007; Pubblicazione in G. U. 23/05/2007
Titolo
Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui ne prevede l'assoggettamento al nuovo «rito societario» - Previsione ulteriore concernente l'assoggettamento al medesimo rito dei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti la proprietà industriale di competenza del giudice ordinario e, in generale, in materia di competenza delle sezioni specializzate - Illegittimità costituzionale consequenziale 'in parte qua'.
Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui ne prevede l'assoggettamento al nuovo «rito societario» - Previsione ulteriore concernente l'assoggettamento al medesimo rito dei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti la proprietà industriale di competenza del giudice ordinario e, in generale, in materia di competenza delle sezioni specializzate - Illegittimità costituzionale consequenziale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, premesso che la norma in questione rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005, nessuno dei principi e criteri direttivi della legge delega permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato ad introdurre una sostanziale innovazione del regime vigente stabilendo, per la disciplina processuale delle controversie in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale per le materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento.
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, premesso che la norma in questione rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005, nessuno dei principi e criteri direttivi della legge delega permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato ad introdurre una sostanziale innovazione del regime vigente stabilendo, per la disciplina processuale delle controversie in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale per le materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/02/2005
n. 30
art. 134
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27