Sentenza 171/2007 (ECLI:IT:COST:2007:171)
Massima numero 31330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  09/05/2007;  Decisione del  09/05/2007
Deposito del 23/05/2007; Pubblicazione in G. U. 30/05/2007
Massime associate alla pronuncia:  31329  31331


Titolo
Legge ed atti equiparati - Decreto-legge - Denunciata mancanza dei presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d'urgenza - Efficacia sanante della legge di conversione - Esclusione.

Testo

Il difetto dei requisiti del «caso straordinario di necessità e d'urgenza» che legittimano l'emanazione del decreto-legge, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge. Il suddetto principio è funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Infatti, l'opposto orientamento, secondo cui la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, comporta l'attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. Inoltre, in considerazione del fatto che in una Repubblica parlamentare, quale quella italiana, il Governo deve godere della fiducia delle Camere e che il decreto-legge comporta una sua particolare assunzione di responsabilità, si deve concludere che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali - nei limiti, cioè, in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto, come nel caso in esame - non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. Infatti, l'immediata efficacia del decreto-legge condiziona l'attività del Parlamento, che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.

- Negli stessi termini, v., citate, sentenze n. 29/1995 e n. 341/2003; v. anche sentenze n. 196/2004 e n. 178/2004, in cui, però, la Corte ha ritenuto di prescindere da tale questione perché era da escludere l'evidente carenza dei presupposti previsti dalla Costituzione per la decretazione d'urgenza.

- In merito al diverso orientamento dell'efficacia sanante della legge di conversione, v. citate, sentenze n. 330/1996, n. 419/2000 e n. 29/2002 e, pur sotto un particolare profilo, sentenza n. 360/1996.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/03/2004  n. 80  art. 7  co. 1

legge  28/05/2004  n. 140  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte