Ordinanza 172/2007 (ECLI:IT:COST:2007:172)
Massima numero 31332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/05/2007; Decisione del
09/05/2007
Deposito del 23/05/2007; Pubblicazione in G. U. 30/05/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Denunciata violazione delle libertà di autodeterminazione e del diritto di difesa nonché disparità di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche - Sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Denunciata violazione delle libertà di autodeterminazione e del diritto di difesa nonché disparità di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche - Sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Testo
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, il testo della norma impugnata è stato modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma introdotto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel giudizio a quo.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, il testo della norma impugnata è stato modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma introdotto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte