Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Procedimento civile, davanti al Tribunale di Roma, per risarcimento dei danni a seguito delle opinioni espresse da un consigliere regionale della Regione Veneto - Ordinanza di fissazione dell'udienza di trattazione - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto in relazione a tale atto - Asserita sussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni e attività consiliare, con conseguente lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione e ai suoi organi - Inidoneità dell'atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione - Inammissibilità del conflitto.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza di fissazione dell'udienza di trattazione, di cui al verbale del 5 luglio 2005, adottata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, sezione prima civile, nel giudizio per risarcimento dei danni conseguenti alle opinioni espresse da un consigliere regionale. L'atto impugnato è infatti inidoneo a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente, in quanto l'udienza di prima comparizione, secondo il regime processuale vigente alla data dell'udienza in cui è stato adottato l'atto impugnato, era caratterizzata da una funzione meramente preparatoria rispetto alla trattazione in senso stretto della causa, essendo riservata all'udienza successiva l'adozione di provvedimenti astrattamente e potenzialmente lesivi della dedotta guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.