Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e decreto di fissazione di udienza del G.I.P. del Tribunale di Venezia nei confronti del Presidente, nonché consigliere della Regione Veneto, per il reato di diffamazione aggravata - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Intervenuta sentenza di non luogo a procedere per remissione della querela - Sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito - Improcedibilità del conflitto.
E' improcedibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Venezia in data 13 ottobre 2005 nei confronti del Presidente della Regione e al successivo decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal Tribunale di Venezia, ufficio del giudice dell'udienza preliminare, in data 20 ottobre 2005. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti del Presidente della Regione in ordine al delitto di diffamazione aggravata, per essersi lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela, sicché è venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito.
- Sulla preclusione alla pronuncia sul merito del ricorso per conflitto di attribuzione in caso di sopravvenuta carenza di interesse, v. la citata sentenza n. 204/2005.