Circolazione stradale - Guida di motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A da parte di soggetto munito di patente di categoria B - Previsione nel d.lgs. n. 152 del 1999 della stessa sanzione amministrativa contemplata per la guida senza patente - Denunciata esorbitanza della norma delegata dai limiti della legge delega - Questione fondata su una premessa interpretativa non confortata dall'esegesi degli interventi normativi e delle decisioni della Corte in materia e avente ad oggetto una norma non applicabile al caso sottoposto all'esame del rimettente - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 13 e 18, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede e sanziona, quale illecito amministrativo, la condotta di chi, in possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria B, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A. Infatti, la questione poggia su una premessa interpretativa che non è confortata dall'esegesi degli interventi normativi e delle decisioni della Corte in materia, dai quali si evince che la norma applicabile al caso sottoposto all'esame del rimettente non è l'art. 116, commi 13 e 18, di cui sopra.
- V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 246/1995 e n. 3/1997 e all'ordinanza n. 208/2004.