Sanità pubblica - Regione Veneto - Istituzione dell'Istituto oncologico veneto - Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.) - Nomina dei componenti da parte del Consiglio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'Atto d'intesa che prevede un diverso criterio di nomina dei componenti del C.I.V., nonché del principio di leale collaborazione - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma statale dettante le modalità di composizione del C.I.V., poi recepite nell'Atto di intesa assunto a parametro - Conseguente illegittimità della previsione contenuta in tale Atto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, il quale dispone che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione. La censura si fonda sulla asserita violazione di un principio risultante dalla intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, in ordine alle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in fondazioni e cioè su un atto che - a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera p), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale, nel conferire al Governo la delega per il riordino degli IRCCS, disponeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere, per tali enti non trasformati in fondazioni, che l'organo di indirizzo fosse composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della Regione, e che alla nomina del presidente dell'istituto avrebbe provveduto il Ministro della salute - è divenuto anch'esso illegittimo, sicché lo Stato non può invocare nei confronti delle Regioni l'efficacia vincolante della previsione dell'intesa che di quella norma statale incostituzionale rappresenta la riproduzione, in quanto l'intesa non è un'autonoma fonte di disciplina degli IRCCS non trasformati in fondazioni, derivando dalla legislazione statale sia la legittimazione a ricercare una disciplina tendenzialmente uniforme per quegli enti, sia i limiti al contenuto della disciplina stessa
- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettera p), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, v. la citata sentenza n. 270/2005.