Sanità pubblica - Regione Veneto - Istituzione dell'Istituto oncologico Veneto - Incarico di direttore scientifico di detto Istituto - Divieto di rinnovo per più di una volta consecutiva - Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale della materia «ricerca scientifica», di attribuzione al Ministero della salute del potere di nomina del direttore scientifico degli IRCCS senza limiti al rinnovo di tali incarichi - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 6, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, nella parte in cui esclude che l'incarico di direttore scientifico dell'Istituto oncologico veneto possa essere rinnovato per più di una volta. Nel mentre, infatti, l'art. 42, comma 1, lettere b) e p), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'art. 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa 1° luglio 2004 non pongono limiti al rinnovo dell'incarico di direttore scientifico degli IRCCS, la cui nomina spetta al Ministro della salute, la disposizione regionale, introducendo un limite al potere ministeriale di nomina del direttore scientifico contrasta con il principio fondamentale in materia di «ricerca scientifica» dettato dalla disciplina statale e finisce per pregiudicare l'interesse che giustifica l'attribuzione al Ministro della salute del potere in questione, non potendosi ritenere detta disposizione norma di dettaglio, atteso che introdurre limiti alla facoltà di rinnovo significa inevitabilmente incidere direttamente sul pieno esercizio del potere di scelta del direttore scientifico.
- Sulla non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme statali che prevedono l'attribuzione del Ministro della salute del potere di nomina del direttore scientifico degli IRCCS, v. la citata sentenza n. 270/2005.