Sanità pubblica - Regione Veneto - Istituzione dell'Istituto oncologico veneto - Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto - Incarico sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione - Nomina da parte della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in fondazioni, nonché del principio di leale collaborazione - Evocazione di principio non riferibile agli Istituti non trasformati in fondazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, il quale prevede la nomina, da parte della Giunta regionale, di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto oncologico veneto sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, perché detta una disciplina diversa da quella contemplata nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. Quest'ultima disposizione, infatti, stabilendo che, in caso di mancata adozione, da parte del consiglio d'amministrazione dell'IRCCS oggetto della trasformazione in fondazione, del nuovo statuto approvato dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione, il Ministro, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede all'adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina, disciplina una vicenda diversa da quella regolata dalla norma regionale impugnata, la quale, invece, concerne la fase precedente al primo insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell'Istituto oncologico veneto che ha natura di ente pubblico e non di fondazione; la norma interposta indicata dal ricorrente non è, dunque, pertinente.