Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Controllo della Corte dei conti - Obbligo di trasmissione da parte degli organi locali di revisione economico-finanziaria alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo e disciplina connessa - Clausola di salvaguardia circa l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano della legge finanziaria per il 2006, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti - Inapplicabilità - Fondamento.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 166, 167, 168 e 169, censurati in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, deve escludersi l'inoperatività delle disposizioni denunciate rispetto a tale Regione in forza della clausola di salvaguardia prevista dal comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, in considerazione della eccessiva vaghezza della formulazione di detta clausola; ne consegue che è proprio il comma 610 a non poter trovare applicazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Sui limiti alla applicabilità delle generiche clausole di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome contenute nelle leggi finanziarie, v. le citate sentenze nn. 95 e 105/2007.