Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Obbligo di trasmissione da parte degli organi locali di revisione economico-finanziaria alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo e disciplina connessa - Fondamento.
Premesso che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale e che l'art. 100 della Costituzione, il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, deve intendersi riferito non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata, le norme di cui all'art. 1, commi 166, 167, 168 e 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della stessa Regione, introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. Si tratta di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e che ha tuttavia la caratteristica di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Esso assume, quindi, anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire in un'ottica "collaborativa", nel senso che nell'esercizio di tale controllo essa si limita alla segnalazione all'ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all'ente stesso l'adozione delle misure necessarie, rientrando la previsione da parte di una legge dello Stato del controllo in esame nella competenza propria di quest'ultimo di dettare principi nella materia concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica».
- Sui caratteri del controllo di gestione, v. la citata sentenza n. 267/2006.
- Sull'ambito del controllo affidato alla Corte dei conti dall'art. 100 Cost., v. le citate sentenze n. 29/1995 e n. 267/2006.