Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Controllo della Corte dei conti - Obbligo di trasmissione da parte degli organi locali di revisione economico-finanziaria alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo - Attribuzione alle predette sezioni regionali di specifici poteri sanzionatori - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata previsione di una nuova forma di controllo sugli enti locali non prevista dallo Statuto - Evocazione di parametro statutario non conferente - Controllo dettato da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata, in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 166 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che « ... gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo» (comma 166) e che «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino ... comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto (di stabilità interno), adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno». Da un lato, infatti, il parametro evocato riguarda il controllo preventivo di legittimità e non può, dunque, avere alcuna attinenza con il tipo di controllo sulla gestione finanziaria previsto dalle disposizioni denunciate; dall'altro, tale controllo risulta dettato da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, ed è finalizzato, con funzione collaborativa, alla tempestiva segnalazione agli Enti interessati di situazioni inerenti agli equilibri di bilancio, per l'adozione delle necessarie misure correttive, senza che la possibilità data, dal comma 7 dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alle Regioni a statuto speciale, «nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità», ponga in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti, in veste di organo terzo a servizio della Repubblica, che garantisce il rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva.
- Sulla portata dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, v. la citata sentenza n. 267/2006.
- Sulle finalità del controllo affidato alla Corte dei conti, v. le citate sentenze n. 29/1995, n. 470/1997, n. 64/2005.