Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Gestione finanziaria degli enti locali - Controllo della Corte dei conti - Definizione dei criteri e delle linee guida per la predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata previsione di un potere normativo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali - Obblighi derivanti direttamente dalle norme di principio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che «La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione». L'obbligo degli organi di controllo interno di presentare una relazione sulla base delle linee guida dettate dalla Corte dei conti, diretto unicamente a rendere possibile il controllo esterno della Corte stessa, è un obbligo che discende direttamente dalle norme di principio ed è rilevante soltanto al fine di attivare processi di autocorrezione.
- Sulla finalizzazione dell'obbligo di relazione posto a carico degli organi di controllo interno degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata all'esercizio del controllo esterno da parte della Corte dei conti, v. le citate sentenze n. 29/1995 e n. 470/1997.