Imposte e tasse - Contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Acquisizione automatica prima dell'8 luglio 2002 - Ricognizione degli investimenti realizzati - Obbligo dei beneficiari, a pena di decadenza dall'agevolazione, di comunicare i dati informativi entro il 28 febbraio 2003 - Lamentata violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie contenuto nello Statuto del contribuente e del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi. La questione, infatti, risulta proposta sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo della natura retroattiva della norma censurata, in quanto la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di "decadenza dal contributo", a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito».
- In merito alla natura non retroattiva della norma censurata v., citata, l'ordinanza n. 124/2006.