Ordinanza 180/2007 (ECLI:IT:COST:2007:180)
Massima numero 31351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/05/2007;  Decisione del  23/05/2007
Deposito del 07/06/2007; Pubblicazione in G. U. 13/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31349  31350


Titolo
Imposte e tasse - Contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Acquisizione automatica prima dell'8 luglio 2002 - Ricognizione degli investimenti realizzati - Obbligo dei beneficiari, a pena di decadenza dall'agevolazione, di comunicare i dati informativi entro il 28 febbraio 2003 - Lamentata violazione del termine minimo per l'esplicazione di nuovi adempimenti contenuto nello Statuto del contribuente con conseguente violazione del diritto di difesa - Erroneità dei presupposti interpretativi - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento all'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi. La questione risulta proposta sulla base del duplice erroneo presupposto interpretativo che il termine minimo di sessanta giorni, stabilito in via generale dall'art. 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 per l'effettuazione degli adempimenti del contribuente, abbia uno specifico fondamento costituzionale e che il predetto termine attenga all'esercizio del diritto di difesa. Infatti, l'art. 3 della legge n. 212 del 2000 non costituisce parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale e, inoltre, la norma censurata fissa un termine di natura non processuale - e quindi non finalizzato all'esercizio del diritto di difesa - che, per sua natura, è estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost.

- In relazione alla circostanza che l'art. 3 della legge n. 212 del 2000 non costituisce parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale v., citata, ordinanza n. 216/2004.

- In relazione alla circostanza che la norma censurata non fissa un termine di natura processuale v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 940 e n. 21/1988, n. 324/1987.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 62  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  27/07/2000  n. 212  art. 3    co. 2