Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Dati non addotti e documenti non esibiti dal contribuente a richiesta dell'amministrazione - Impossibilità di valutazione a favore del contribuente in sede contenziosa - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Preclusione operante solo sul piano processuale e pertanto inidonea a menomare detto principio, avente natura sostanziale - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, censurato, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., poiché, nello stabilire che i dati non addotti e i documenti non esibiti su richiesta dell'amministrazione non possono essere valutati in favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede contenziosa, precluderebbe al contribuente di documentare la sua reale posizione fiscale e impedirebbe l'accertamento della sua effettiva situazione patrimoniale. In realtà, tale prospettazione è frutto di una evidente confusione tra il profilo sostanziale e quello processuale, poiché, mentre il principio della capacità contributiva ha natura sostanziale, la preclusione relativa all'allegazione in giudizio di documenti ha natura processuale ed è inidonea a menomare il principio suddetto.
- Sulla natura sostanziale del principio di capacità contributiva v., citate, sentenza n. 172/1986 e ordinanza n. 402/2005.