Processo penale - Competenza e giurisdizione - Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Attribuzione alla competenza del giudice in composizione collegiale - Lamentata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-'bis' cod. pen., di competenza monocratica, nonché violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Richiesta di pronuncia additiva per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria del trattamento processuale delle due fattispecie - Intervento precluso alla Corte - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato ex art. 316-ter cod. pen.. Infatti, la richiesta di trasferire, mediante una pronuncia additiva, la cognizione di tale reato dal tribunale in composizione collegiale a quello in composizione monocratica è basata sulla ritenuta anomalia sistematica della collocazione dell'art. 316-ter nel corpo del codice penale, però il tribunale rimettente non spiega quali principi costituzionalmente protetti sarebbero lesi per effetto di tale asimmetria, e non è compito della Corte procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica, senza che si possano rilevare lesioni di diritti costituzionalmente tutelati.