Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Mancata previsione di analoga possibilità per il caso di condanna in appello - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Questione priva di rilevanza - Inammissibilità.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché le norme censurate sarebbero applicabili soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, e non anche, irragionevolmente, ai soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata, in appello, a séguito di gravame interposto dal pubblico ministero. Nel giudizio a quo, infatti, gli amministratori comunali sono stati condannati in primo grado.