Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facoltà dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilità per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato in primo grado - Lamentata limitazione del ruolo del pubblico ministero contabile all'espressione di un parere, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Mancata verifica di altre soluzioni interpretative ipotizzabili - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché al pubblico ministero contabile sarebbe assegnata una funzione, limitata e marginale, di carattere consultivo. Tale questione è stata infatti sollevata senza una previa verifica delle soluzioni interpretative ipotizzabili, non avendo il rimettente verificato se il procedimento in camera di consiglio, applicabile nella specie, consenta o meno la partecipazione di tutte le parti ovvero se in detto procedimento il giudice si debba limitare ad un vaglio dell'istanza scritta e del parere scritto del pubblico ministero.