Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Relativa disciplina statale - Natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Autonomia dei due procedimenti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di norma della Regione Puglia che prefigura una sostanziale coincidenza tra il provvedimento di autorizzazione di una struttura sanitaria e quello di accreditamento istituzionale). (Classif. 231002).
Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute: gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono, per l'autorizzazione, prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie mentre il successivo art. 8-quater dispone, per l'accreditamento, ulteriori requisiti e l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione. (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 292/2012 - mass. 36791).
I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie sono, in base ai principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. Mentre per l'autorizzazione i profili rilevanti sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio - e, in particolare, quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti - così da garantire la corretta distribuzione sul territorio, ai fini dell'accreditamento rileva il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 7/2021 - mass. 43554).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalle leggi reg. Puglia n. 52 del 2019 e n. 18 del 2020, limitatamente alle parole: «, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate». La disposizione regionale, censurata dal Consiglio di Stato, sede giurisd., sez. terza - disponendo che l'autorizzazione non produce effetti vincolanti ai fini dell'accreditamento istituzionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione inerenti strutture già accreditate - viola il principio fondamentale della materia «tutela della salute» ricavabile da una lettura sistemica degli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che ne stabiliscono l'autonomia e le differenze. La norma - disponendo una deroga incentrata su un'autorizzazione già rilasciata, che vincola il successivo accreditamento - realizza una non consentita assimilazione tra i due istituti, mentre al legislatore regionale è preclusa la possibilità di prevedere che l'autorizzazione abbia effetti vincolanti - id est automatici - ai fini dell'accreditamento).