Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Giudizio di responsabilità amministrativa per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria stessa - Facoltà dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle competenze provinciali in materia di ordinamento e personale degli uffici provinciali - Riconducibilità delle norme censurate alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, perché, privando l'ente che ha subito il danno - la Provincia, nonché gli enti strumentali della stessa - del diritto di vedersi adeguatamente risarcire, contrasterebbe con le competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. Le norme denunciate, infatti, investono direttamente la responsabilità amministrativa, avendo una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della quota di risarcimento dovuto, in un quadro di consonanza con i princìpi che governano la responsabilità amministrativa, la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e non tra le attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano.
- Sulla riconducibilità della disciplina della responsabilità amministrativa alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, v. la citata sentenza n. 345/2004.