Circolazione stradale - Sanzione amministrativa pecuniaria - Provvedimenti del Prefetto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento - Notificazione nel termine di 150 giorni, anziché in quello di 90 previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, della garanzia del giusto processo e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione che postula una sentenza additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 4, comma 1-sexies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., nella parte in cui fissa in 150 giorni il termine assegnato all'amministrazione per notificare al trasgressore l'ordinanza-ingiunzione con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, il giudice a quo, formulando il proprio dubbio di costituzionalità in relazione alla applicazione di tale termine, anziché di quello previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollecita una soluzione additiva che non è costituzionalmente obbligata, mentre la rideterminazione del termine congruo, ove fosse ritenuto illegittimo quello di cui alla norma denunciata, ricadrebbe necessariamente nella discrezionalità del legislatore.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni che postulano sentenze additive dal contenuto non costituzionalmente obbligato v., citate, ordinanze n. 299 e n. 210/2006.