Processo penale - Ente responsabile per illecito amministrativo dipendente da reato - Partecipazione al processo con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo - Denunciata mancanza di una disciplina del conflitto di interessi fra l'ente tratto a giudizio ed il rappresentante legale, con lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Ordinanza carente nella descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, e priva di un 'petitum' determinato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, secondo il rimettente, nel prevedere che l'ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, non garantirebbe adeguata tutela alla persona giuridica tratta a giudizio, in caso di conflitto di interessi con il proprio rappresentante legale. Infatti, non solo nell'ordinanza di rimessione si rinvengono gravi carenze nella descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, ma altresì il rimettente si limita a invocare una soluzione dei problemi denunciati, senza formulare una domanda specifica.
- Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citata, ordinanza n. 36/2007.
- Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citata, ordinanza n. 35/2007.