Processo penale - Reati concernenti armi ed esplosivi - Giudizio direttissimo - Previsione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, che il P.M. proceda in deroga non solo ai casi ma anche alle forme regolate dall'art. 449 cod. proc. pen. - Denunciata irragionevole disparità di trattamento fra imputati nonché violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Inesatta identificazione della norma oggetto di censura ('aberratio ictus'), con impugnativa, peraltro, relativa a norma già abrogata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233 delle norme di attuazione del cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente", consente al PM di procedere a giudizio direttissimo per i reati concernenti armi ed esplosivi anche fuori dei modi previsti dall'art. 449 cod. proc. pen.. Infatti, il rimettente sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie doglianze, poiché l'impugnativa sostanzialmente ignora che l'art. 233 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nel comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 68 del 1991, e la norma che ha reintrodotto il giudizio direttissimo per i suddetti reati (art. 12-bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356) reca una previsione non identica a quella della norma qui censurata.
- Sulla manifesta inammissibilità in caso di inesatta identificazione della norma oggetto di censura v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 42/2007, n. 210 e n. 55/2006.
- Sulla incostituzionalità dell'art. 233, comma 2, norme di attuazione del cod. proc. pen. v., citata, sentenza n. 68/1991.