Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Tassa automobilistica regionale - Esenzione dal 1° gennaio 2005 per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a gas metano e GPL o azionati con motore elettrico - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in ordine alla disciplina dei tributi istituiti con leggi statali - Successiva rinuncia al ricorso accettata dalla Regione - Estinzione parziale del processo.
A seguito della rinuncia parziale al ricorso da parte del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri - rinuncia accettata dalla difesa della Regione Campania -, deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, all'art. 17, comma 5, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 20 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dell'art. 23 della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, il quale modifica l'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 28 del 2003, stabilendo che «Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2005».