Ricerca scientifica e tecnica - Norme della Regione Campania - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Sottoposizione degli IRCCS campani «alla vigilanza della Regione» - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione, 'in parte qua', della norma censurata - Inattuazione della norma 'medio tempore' - Cessazione della materia del contendere.
Cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, censurato, in riferimento al combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione e all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, nella parte in cui sottopone gli IRCCS regionali «alla vigilanza della Regione». L'art. 2 della legge regionale della Campania 20 marzo 2006, n. 4 ha infatti abrogato, nel primo comma dell'art. 7 della legge n. 24 del 2005, proprio le parole «e alla vigilanza», introducendo così una modificazione della disposizione censurata satisfattiva delle pretese del ricorrente, e non risulta che essa, nella sua originaria formulazione, abbia avuto applicazione medio tempore.