Regioni (in genere) - Norme della Regione Campania - Attribuzione con legge regionale di funzioni di indirizzo politico-amministrativo alla Giunta - Ricorso del Governo - Violazione della riserva statutaria in materia di riparto di funzioni tra Giunta, Presidente e singoli assessori e Consiglio regionale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24. Premesso che nella Regione Campania risulta tuttora vigente lo statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, caratterizzato dall'attribuzione esclusiva al Consiglio regionale del potere di determinazione dell'«indirizzo politico programmatico» e dal controllo sulla sua attuazione, mentre alla Giunta si attribuiscono i compiti di «attuare le direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio» e di «compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite o delegate alla regione, che non siano di competenza del Consiglio, nel quadro delle direttive politiche e programmatiche decise dal Consiglio», la norma impugnata, intervenendo a disciplinare il riparto di funzioni tra Giunta, Presidente e singoli assessori da un lato, e Consiglio dall'altro, in assenza del previo adeguamento dello statuto alle modifiche introdotte dalla legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla Giunta regionale una funzione di indirizzo politico-amministrativo e viola pertanto la riserva statutaria posta dall'art. 123 Cost., dovendosi escludere che la modifica dell'organizzazione interna della Regione sia stata operata automaticamente dalle profonde innovazioni costituzionali introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999.
- Sulla previsione di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale, v. le citate sentenze n. 196/2003, n. 2 e n. 372/2004.