Ricerca scientifica e tecnica - Norme della Regione Campania - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Sottoposizione dell'attività di ricerca degli IRCCS campani al controllo della Regione - Ricorso del Governo - Indebita interferenza sull'attività di controllo affidata dalla normativa statale al Ministero della salute - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24. L'assoggettamento dell'attività di ricerca degli IRCCS al controllo della Regione, previsto dalla disposizione censurata, produce un'indubbia interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, senza alcuna ragione giustificativa, dal momento che incide sulla verifica della rispondenza delle attività di ricerca degli IRCCS al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal Ministero, mentre non vi è dubbio che spetti allo Stato la determinazione dei programmi della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale; ciò, peraltro, non esclude che la Regione possa comunque svolgere autonomamente una propria attività di monitoraggio sui «singoli progetti dei quali ogni regione abbia assunto, specificamente, la responsabilità della realizzazione.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di analoga disposizione di una legge della Regione Lazio, v. la citata sentenza n. 422/2006.
- In generale, sulla disciplina degli IRCCS, v. la citata sentenza n. 270/2005.