Sentenza 33/2023 (ECLI:IT:COST:2023:33)
Massima numero 45423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente de PRETIS  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  25/01/2023;  Decisione del  25/01/2023
Deposito del 28/02/2023; Pubblicazione in G. U. 01/03/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - In genere - Trattamento pensionistico della Polizia penitenziaria - Calcolo della quota retributiva relativo anche al periodo anteriore al gennaio 2022 - Applicazione dei criteri più favorevoli previsti per il personale ad ordinamento militare, anziché di quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 190001).

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Puglia, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti per il personale a ordinamento militare, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria. La disposizione censurata - che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della legge di bilancio n. 234 del 2021, si applica solo ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2022, poiché da quella data la novella estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile quanto previsto per il personale militare - non determina un'ingiustificata disparità di trattamento. Il più favorevole trattamento riservato al personale militare - quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema c.d. misto della riforma del 1995, nell'interpretazione accolta dalle sez. riunite della Corte dei conti - non può infatti assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) della normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria. Va pertanto rimarcata la distinzione, quanto al trattamento pensionistico, tra il personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare, come risulta dal d.P.R. n. 1092 del 1973, che li distingue nettamente, salvo che nelle disposizioni generali, stabilendo un trattamento pensionistico più favorevole per quello militare, in ragione della base pensionabile più elevata (44% in luogo di 35%), che il dipendente ottiene al compimento dell'età minima pensionabile. Né la riconosciuta specificità del ruolo delle Forze di polizia, estesa a tutto il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, con generale esclusione del personale a ordinamento civile, ridonda in violazione del principio di eguaglianza, stante l'ampia discrezionalità del legislatore in materia, esercitata in un più generale contesto in cui compete al legislatore, pur nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, operazione che postula valutazioni e bilanciamenti di interessi contrapposti. (Precedenti: S. 270/2022 - mass. 45187; S. 214/2022 - mass. 45065; S. 120/2018 - mass. 40506; S. 20/2018 - mass. 39784; S. 259/2017 - mass. 40562; S. 202/2008 - mass. 32551; O. 168/1995 - mass. 21424; O. 847/1988 - mass. 13770).

Atti oggetto del giudizio

legge  15/12/1990  n. 395  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte