Ricerca scientifica e tecnica - Norme della Regione Campania - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Attribuzione al Presidente della Regione del potere di nominare i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS campani e alla Giunta regionale del potere di designare tutti i membri del Collegio sindacale dei medesimi Istituti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni che prevede la presenza nei suddetti organi di una componente di nomina ministeriale - Lamentata esorbitanza dalla potestà regionale concorrente in materia di tutela della salute, nonché lesione del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma statale dettante le modalità di composizione del Consiglio di indirizzo e verifica e del Collegio sindacale, poi recepite nell'Atto di intesa assunto a parametro - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento al combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, alla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e al d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, il quale dispone che i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS sono «nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla sanità» (comma 3) e che i componenti del collegio sindacale degli IRCCS sono tutti «designati dalla Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale alla sanità» (comma 4). Premesso che, con sentenza n. 270 del 2005, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della lettera p) del comma 1 dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, nella parte in cui riservava al Ministro della salute la designazione di taluni membri dell'organo di indirizzo degli IRCCS non trasformati, nonché dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevedeva la designazione ministeriale di taluni componenti del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, deve escludersi che le disposizioni regionali censurate possano essere ritenute contrastanti con i principi posti dall'intesa 1° luglio 2004, che delle disposizioni statali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono riproduzione.
- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni statali concernenti la composizione dell'organo di indirizzo degli IRCCS, v. la citata sentenza n. 270/2005.