Impiego pubblico - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali - Prevista applicazione ai giornalisti addetti a tali uffici del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Contrasto con il generale principio della legislazione statale che riserva la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione collettiva - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 1, della legge della Regione Siciliana 18 maggio 1996, n. 33, nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali. La norma censurata si pone in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, dato che detto principio di diritto privato - fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati - si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l'art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Siciliana in materia di «regime degli enti locali».
- Sull'esigenza di uniformità dei rapporti di lavoro tra privati, v., citate, sentenze n. 95/2007, n. 234, n. 106/2005, n. 282/2004.
- Il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati si impone anche alle Regioni a statuto speciale, v., citate, sentenze n. 308/2006 e n. 314/2003.