Previdenza ed assistenza - Sanitari iscritti agli ordini professionali italiani - Contributo obbligatorio per il mantenimento degli orfani dei sanitari italiani - Determinazione rimessa al consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, quale sostituito dall'art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui prevede che i contributi dovuti dai sanitari iscritti agli ordini professionali per il mantenimento degli orfani dei sanitari italiani venga determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI, con regolamento soggetto ad approvazione dei ministeri vigilanti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, in relazione alla carenza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni riferimento alla determinazione dell'organo che ha deliberato la misura del contributo, poiché dal tenore dell'atto emerge chiaramente che le somme richieste ai ricorrenti nel giudizio principale trovano origine nel precitato regolamento adottato dal consiglio di amministrazione della Fondazione resistente.