Sentenza 190/2007 (ECLI:IT:COST:2007:190)
Massima numero 31373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/06/2007;  Decisione del  05/06/2007
Deposito del 14/06/2007; Pubblicazione in G. U. 20/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31372


Titolo
Previdenza ed assistenza - Sanitari iscritti agli ordini professionali italiani - Contributo obbligatorio per il mantenimento degli orfani dei sanitari italiani - Determinazione rimessa al consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti - Mancata individuazione dei criteri per la quantificazione e la distribuzione del contributo - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 23 Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, quale sostituito dall'art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. Infatti, se tale parametro configura una riserva di legge di carattere "relativo", che deve ritenersi rispettata, anche in assenza di espressa indicazione legislativa dei criteri sufficienti a delimitare la discrezionalità amministrativa, purché la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione, appare evidente che la disciplina censurata non risponde a detti requisiti, in quanto si limita a confermare l'obbligatorietà del contributo, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri.

- Sulla portata dell'art. 23 Cost. v., citate, sentenze n. 105/2003, n. 180/1996, n. 182/1994, n. 507/1988, n. 67/1973.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/07/1901  n. 306  art. 2  co. 

legge  27/12/2002  n. 289  art. 52  co. 23

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte