Imposte e tasse - Trattamento fiscale, disposto con legge della Regione Siciliana, applicabile ai contributi per la formazione all'autoimpiego - Assimilazione dei predetti contributi alle borse di studio - Nota interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, di risposta ad interpello - Esclusione dei contributi dalle esenzioni tributarie previste per le borse di studio - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione - Inidoneità della risposta ad interpello (trattandosi di mero parere non integrante esercizio di potestà impositiva) a ledere le attribuzioni costituzionali della ricorrente - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso, Ufficio persone fisiche, del 14 giugno 2005, prot. n. 954-91232/2005. Invero, per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione, è necessario che l'atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione all'ente confliggente. Al contrario, la nota in esame, emessa in risposta ad un interpello formale proposto dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, costituisce un mero parere, che non integra esercizio di potestà impositiva e, in quanto priva di carattere vincolante nei confronti del contribuente, non ha attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana.
- Sull'idoneità dell'atto impugnato a ledere la sfera costituzionale dell'ente confliggente, v., citate, sentenze n. 422/1998, 288/2004 e n. 467/1997.