Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza - Dedotta lesione del principio della funzione rieducativa della pena, del principio di legalità, dei principi di personalità della responsabilità penale - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Questioni sollevate sulla premessa della obbligatoria applicazione della recidiva reiterata e della impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale - Mancata verifica da parte dei rimettenti, in assenza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, della possibilità di altre opzioni interpretative - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice pnale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Le questioni si fondano su premesse interpretative - e precisamente quella che la norma denunciata avrebbe indebitamente limitato il potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto, introducendo un «automatismo sanzionatorio» correlato ad una presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, e quella che, a seguito della legge n. 251 del 2005, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale - che non sono le uniche astrattamente possibili del quadro normativo, sicché i giudici rimettenti non hanno preliminarmente verificato la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi (o da renderli comunque non rilevanti nei giudizi principali).
- Per la inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, vedi le citate ordinanze n. 32/2007, n. 244, n. 64 e n. 34/2006.