Sentenza 193/2007 (ECLI:IT:COST:2007:193)
Massima numero 31378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
05/06/2007; Decisione del
05/06/2007
Deposito del 14/06/2007; Pubblicazione in G. U. 20/06/2007
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questione avente ad oggetto norma della legge finanziaria 2006 - Mancata enunciazione del parametro - Desumibilità dello stesso dal riferimento, contenuto nel ricorso, alla materia «coordinamento della finanza pubblica» - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura erariale.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questione avente ad oggetto norma della legge finanziaria 2006 - Mancata enunciazione del parametro - Desumibilità dello stesso dal riferimento, contenuto nel ricorso, alla materia «coordinamento della finanza pubblica» - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura erariale.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato deducendo mancata enunciazione del parametro costituzionale su cui si fonda il ricorso, giacché quest'ultimo, censurando una norma della legge finanziaria 2006, evoca espressamente la materia del "coordinamento della finanza pubblica", sia pure senza nominare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, onde risulta evidente quale sia la sfera di competenza legislativa di cui la ricorrente assume la lesione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 277
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte