Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questione avente ad oggetto norma della legge finanziaria 2006 - Lamentata lesione della «autonomia politica» e della «dignità politica degli organi elettivi della Regione» - Insufficienza ad individuare il titolo di competenza regionale di cui si assume la lesione - Inammissibilità della censura.
È inammissibile, a causa dell'omessa indicazione del parametro costituzionale di competenza asseritamente violato, la doglianza concernente la lesione "dell'autonomia politica e della stessa dignità politica degli organi elettivi della Regione, sottoposti a misure sanzionatorie che eccedono quanto è necessario e proporzionato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica": appare, infatti, evidente che non può nemmeno ipotizzarsi la compromissione da parte della legge statale dell'autonomia o persino della "dignità politica" della Regione e dei suoi organi elettivi che non si risolva nell'invasione delle competenze costituzionali regionali, che il ricorrente è tenuto ad enunciare espressamente quale fondamento della propria azione innanzi alla Corte.
- In senso analogo, v., citata, sentenza n. 116/2006.