Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Poteri di intervento del Presidente della giunta regionale, in qualità di commissario 'ad acta', finalizzati al ripiano del disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale - Automatica maggiorazione nella misura massima dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP, con decadenza dei poteri del commissario 'ad acta', in caso di non tempestiva adozione degli interventi di ripiano - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita introduzione di norme di dettaglio autoapplicative con conseguente esorbitanza dalla competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Esclusione - Competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo il quale «qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella Regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte». Non viene nella specie in rilievo la materia di tipo concorrente "coordinamento della finanza pubblica" indicata dalla Regione ricorrente, bensì la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario. Orbene l'attribuzione alle Regioni, in tutto o in parte, del gettito di imposte statali, non ne altera la natura erariale; sicché compete allo Stato (e non alla Regione, se non nei limiti previsti dalla legge statale) la disciplina del tributo, se del caso mediante norme di dettaglio.
- Quanto all'IRAP, v., citate, sentenze n. 155/2006, n. 431, n. 241/2004, n. 296/2003.
- Quanto all'addizionale IRPEF, v., citata, sentenza n. 381/2004.