Sentenza 194/2007 (ECLI:IT:COST:2007:194)
Massima numero 31382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/06/2007;  Decisione del  05/06/2007
Deposito del 14/06/2007; Pubblicazione in G. U. 20/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31381  31383


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Versamento alle Regioni delle somme ad esse spettanti a titolo di compartecipazione all'IVA - Corresponsione secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere della Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa motivazione in ordine al parametro evocato - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata dalla Regione Piemonte in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto la censura è priva di motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 322

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte