Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Versamento alle Regioni delle somme ad esse spettanti a titolo di compartecipazione all'IVA - Corresponsione secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere della Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate, in riferimento all'art. 119 della Costituzione ed al principio della leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria. Invero, la norma censurata non è lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni prevista dall'art. 119 della Costituzione, perché essa si limita a riconoscere allo Stato la possibilità di procedere, secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, alla corresponsione di somme di importo considerevole, dovute alle Regioni a titolo di compartecipazione all'I.V.A., che sono maturate nel corso di un periodo di quattro anni. Neppure è ravvisabile una lesione del principio della leale collaborazione istituzionale. Infatti, considerato che il decreto ministeriale previsto dalla disposizione censurata deve regolare i tempi di corresponsione di somme maturate in un consistente periodo di tempo (e dunque con indubbie ripercussioni sulle finanze statali), la forma di collaborazione prevista dalla norma (parere della Conferenza Stato-Regioni) appare sufficiente.