Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Sentenza del Tribunale civile di Venezia di condanna al risarcimento del danno emessa nei confronti del Presidente-consigliere della Regione Veneto, in relazione alle dichiarazioni da questi rese nei confronti di giornalisti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intervenienti sul presupposto che venga contestato un mero 'error in iudicando' - Reiezione, essendo il conflitto diretto a contestare radicalmente il potere dell'Autorità giudiziaria di accertare la responsabilità civile del Presidente-consigliere della Regione e, in via subordinata, il cattivo uso di tale potere.
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, in relazione alla sentenza di condanna al risarcimento di danni emessa nei confronti del Presidente-consigliere della medesima Regione in per le dichiarazioni da questi rese nei confronti di giornalisti, è diretto a contestare radicalmente il potere dell'Autorità giudiziaria di accertare la responsabilità civile del Presidente-consigliere della Regione e, in via subordinata, il cattivo uso di tale potere, sicché va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intervenienti sul presupposto che venga contestato un mero error in iudicando a fini sostanzialmente impugnatori della predetta sentenza di condanna.
- Sull'ammissibilità del conflitto intersoggettivo che può riguardare atti di natura giurisdizionale, con il limite che esso non si risolva in un improprio mezzo impugnatorio, si vedano sentenze n. 2/2007, n. 276 e n. 29/2003.
- In senso analogo, v., citata, sentenza n. 276/2003.
- Sulla configurazione di conflitto di attribuzione nel caso in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto, v., citate, sentenze n. 110/1970, n. 99/1991, n. 285/1990.