Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Asserita esistenza di una forma di immunità rafforzata in capo alla figura del Presidente della Giunta per qualsiasi esternazione di tipo politico - Esclusione - Non riferibilità al Presidente della Giunta regionale, in quanto tale, della guarentigia attribuita dall'art. 122 Cost. esclusivamente ai consiglieri regionali.
I membri della Giunta regionale godono dell'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. solo in quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all'attività svolta in ambito consiliare, sicché la guarentigia dei consiglieri non si estende a coprire le funzioni della Giunta o del suo Presidente. Tale affermazione risulta rafforzata dalla riforma costituzionale del 1999 (legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1), che ha accentuato la distinzione tra le funzioni del Consiglio e quelle della Giunta, quale organo esecutivo della Regione. Priva di fondamento è, pertanto, non solo la tesi della Regione ricorrente che il Presidente della Giunta regionale goda di una forma di immunità rafforzata (tale da coprire le dichiarazioni presidenziali per il solo fatto che siano riferibili o genericamente connesse alla carica), ma anche quella che il Presidente della Giunta, in quanto tale, sia destinatario della guarentigia che il citato quarto comma dell'art.122 Cost. attribuisce esclusivamente ai consiglieri regionali in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- In tal senso, v., citate, sentenze n. 183/1981, n. 81/1975.