Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Pretesa applicabilità ai consiglieri regionali della legge n. 140 del 2003 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - Erroneo presupposto interpretativo - Insuscettibilità di applicazione in via estensiva o analogica della normativa evocata.
Non è possibile accedere ad un'interpretazione estensiva o analogica della legge n. 140 del 2003, nel senso di ritenerla applicabile anche ai consiglieri regionali, perché l'interpretazione di tipo estensivo è preclusa dal tenore letterale dell'intero testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all'art. 68 della Costituzione e alla carica di parlamentare, e perché la legge citata ha carattere eccezionale, in quanto limitativa dell'esercizio della funzione giurisdizionale, il che la rende insuscettibile di applicazione analogica. Né può condividersi la tesi che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 avrebbe esteso l'immunità prevista dall'art. 68 Cost. anche agli atti di critica e di denuncia politica, latamente connessi con i compiti istituzionali, anche se espletati fuori del Parlamento (o, per analogia, del Consiglio regionale).