Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Delibera della Giunta regionale approvativa del ricorso per conflitto di attribuzione proposto a garanzia dell'immunità - Ritenuto effetto inibitorio della funzione giurisdizionale, equivalente a quello proprio della delibera di insindacabilità prevista dall'art. 68 Cost. - Erroneo presupposto interpretativo - Diversa natura degli atti - Impossibilità, in mancanza di delibera consiliare di insindacabilità, che la violazione dell'art. 122 possa trovare tutela nella forma del conflitto di attribuzione di cui è parte la Giunta e non il Consiglio.
Non può essere accolta, in quanto viziata da un erroneo presupposto interpretativo, la tesi della ricorrente Regione Veneto secondo cui la delibera della Giunta di proporre conflitto di attribuzione avverso l'Autorità giurisdizionale a tutela dell'immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni avrebbe effetto inibitorio della funzione giurisdizionale, per l'equivalenza di tale delibera rispetto a quella con la quale il Consiglio regionale decide che le opinioni espresse sono relative all'esercizio delle funzioni consiliari e, quindi, insindacabili. A parte la difficoltà di immaginare che in un atto avente altra natura - quello relativo alla decisione di sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale - confluisca una delibera di insindacabilità quantomeno implicita, quel che più rileva è che non può trasferirsi alla Giunta regionale il potere del Consiglio regionale di valutare se un'opinione espressa da un componente dell'organo legislativo regionale sia riconducibile all'esercizio delle funzioni consiliari; sicché è erroneo ipotizzare che alla decisione della Giunta di sollevare conflitto di attribuzione possa conseguire un effetto inibitorio che paralizzi l'esercizio della funzione giurisdizionale.
- In ordine alla riferibilità della tutela di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. alla salvaguardia dell'autonomia riservata al Consiglio, v., citate, sentenze n. 391/1999, n. 382/1998, n. 289/1997, n. 274/1995, n. 81/1975 e n. 70/1985.
- Sull'effetto inibitorio dell'esercizio del potere giurisdizionale, v., citata, sentenza n. 1150/1988.