Sentenza 195/2007 (ECLI:IT:COST:2007:195)
Massima numero 31389
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  05/06/2007;  Decisione del  05/06/2007
Deposito del 14/06/2007; Pubblicazione in G. U. 20/06/2007
Massime associate alla pronuncia:  31384  31385  31386  31387  31388


Titolo
Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni - Sentenza del Tribunale civile di Venezia di condanna al risarcimento del danno emessa nei confronti del Presidente-consigliere della Regione Veneto, in relazione alle dichiarazioni da questi rese nei confronti di giornalisti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Ritenuta inscindibile connessione tra le dichiarazioni rese dal Presidente e l'esercizio dell'attività ad esso istituzionalmente spettante nella materia «ordinamento della comunicazione» - Omessa indicazione di alcun atto tipico posto in essere dal Presidente in connessione con le dichiarazioni contestate - Irrilevanza della generica inerenza delle dichiarazioni stesse rispetto al contesto politico ovvero a temi di rilevanza generale - Spettanza allo Stato e per esso al Tribunale di Venezia del potere di emettere la sentenza di condanna oggetto del conflitto.

Testo

Spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia, Sezione III civile, emettere la sentenza 30 aprile-8 agosto 2005, n. 1715, con la quale il Presidente della Regione Veneto è stato condannato al risarcimento del danno derivante da sue dichiarazioni rese ai mezzi di informazione nei confronti di giornalisti,e va quindi respinto il conflitto di attribuzione proposto avverso tale sentenza dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione. Non può essere accolta, a sostegno della insindacabilità delle dichiarazioni rese dal Presidente, la prospettazione regionale circa la ritenuta inscindibile connessione con l'esercizio dell'attività ad esso istituzionalmente spettante nella materia «ordinamento della comunicazione». La difesa della Regione non indica alcun atto tipico dell'attività consiliare posto in essere dal Presidente che sia connesso con le dichiarazioni per le quali quest'ultimo è stato condannato al risarcimento del danno. Inoltre il "contesto politico", o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Consiglio, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non valgono in sé a connotarle quali espressive della funzione.

- In senso analogo, v., citate, sentenze n. 392/2006 e n. 51/2002.



Atti oggetto del giudizio

 30/04/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 122  co. 4

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte