Reati e pene - Società commerciali - Reato di false comunicazioni sociali - Trattamento sanzionatorio - Ritenuta carenza dei requisiti di adeguatezza ed effettività, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale del fatto e ai termini di prescrizione - Denunciata elusione degli obblighi comunitari - Sopravvenuta modifica delle norme censurate - Necessità di verifica della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, censurati in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 117 Cost., all'art. 6 della Direttiva CEE, 9 marzo 1968, n. 151 nonché all'art. 10 del Trattato CEE. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 262, il cui art. 30 ha sostituito le norme impugnate, modificando l'assetto delle figure criminose in rapporto a diversi profili investiti dalle censure di costituzionalità, sicché si rende necessario verificare se - anche alla luce dei principi in tema di successione delle leggi penali (concernendo i giudizi principali fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ. e, dunque, in epoca anteriore ad entrambi gli interventi novativi succedutisi nel tempo) - le questioni sollevate restino o meno rilevanti alla luce dello ius superveniens.