Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un parlamentare per il risarcimento dei danni per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità adottata dalla stessa il 26 gennaio 2005, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il magistrato Ilda Boccassini ha intrapreso azione risarcitoria nei confronti dell'onorevole Sgarbi per affermazioni diffamatorie, riguardano opinioni da questi espresse nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare. Nella fattispecie sussistono invero entrambi i requisiti richiesti per l'instaurazione del conflitto tra poteri: quello soggettivo, per essere sia Corte d'appello di Roma - in quanto organo giurisdizionale competente ad esprimere definitivamente la volontà del potere cui appartiene - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - legittimati ad essere parti del conflitto; sia il requisito oggettivo, perché il ricorrente organo giurisdizionale lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita.