Ordinanza 198/2007 (ECLI:IT:COST:2007:198)
Massima numero 31392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  05/06/2007;  Decisione del  05/06/2007
Deposito del 14/06/2007; Pubblicazione in G. U. 20/06/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Divieto di prevalenza delle attenuanti - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra recidivi reiterati e lesione della funzione rieducativa della pena - Inesatta identificazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, porrebbe il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in sede di bilanciamento delle circostanze: in realtà, detto divieto è sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., mentre la norma contestata, del tutto inconferente rispetto alle censure, si limita a fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena ad essa conseguenti.

- Sul fatto che l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura implichi la manifesta inammissibilità v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 42/2007, n. 210 e n. 55/2006.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 99  co. 4

legge  05/12/2005  n. 251  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte