Reati e pene - Recidiva - Determinazione della pena in caso di recidiva reiterata - Divieto di prevalenza delle attenuanti - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra recidivi reiterati e lesione della funzione rieducativa della pena - Inesatta identificazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, porrebbe il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in sede di bilanciamento delle circostanze: in realtà, detto divieto è sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., mentre la norma contestata, del tutto inconferente rispetto alle censure, si limita a fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena ad essa conseguenti.
- Sul fatto che l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura implichi la manifesta inammissibilità v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 42/2007, n. 210 e n. 55/2006.