Processo penale - Giudizio direttissimo - Reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa - Presentazione dell'imputato in udienza nel termine di quindici giorni dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento nonché lesione del diritto di difesa e dei principi sul giusto processo - Questione prospettata in relazione a funzionamento patologico della disciplina - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui, stabilendo che per i reati indicati dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legge, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciale indagini, non prevede, secondo la giurisprudenza maggioritaria del giudice di legittimità, che l'imputato debba essere presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall'arresto o dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. E invero l'allineamento, invocato dal rimettente, tra il giudizio direttissimo «tipico» disciplinato dal codice di rito, e la figura «atipica» del medesimo rito, disciplinata dalla norma censurata - allineamento che una parte della giurisprudenza di legittimità ritiene peraltro praticabile già in via interpretativa - non appare l'unica soluzione costituzionalmente obbligata, onde eliminare i possibili squilibri prodotti dalla disposizione impugnata, nella interpretazione oggetto di censura: e ciò tanto più che il rimettente denuncia l'inadeguatezza dei termini di difesa in relazione ad una applicazione «patologica», rispetto al sistema, della norma denunciata, quella cioè dell'instaurazione del giudizio direttissimo «atipico» de quo malgrado la necessità di «speciali» indagini, laddove, a fronte del prospettato funzionamento anomalo del rito, sono ipotizzabili anche altri rimedi, di guisa che la scelta della soluzione da adottare implica scelte discrezionali che esulano dai poteri di questa Corte.